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Permesso di costruire

La richiesta per il rilascio del Permesso di costruire viene presentata dall’investitore.

Alla richiesta di rilascio del Permesso di costruire per la quale, ai sensi di legge, non è necessario il rilascio del permesso di ubicazione, l’investitore allega:

  • tre copie del progetto principale
  • la dichiarazione dell’architetto che il progetto principale è stato realizzato in conformità al piano territoriale ed alle altre disposizioni in conformità alle quali deve essere realizzato
  • la prova dell’interesse legale per il rilascio del Permesso di costruire, e
  • i decreti degli enti pubblici attestanti che il progetto principale è stato realizzato in conformità alle normative specifiche, ovvero alle condizioni specifiche, e/o la prova che è stata fatta la richiesta per il rilascio dei suddetti decreti, ovvero per l’accertamento di tali condizioni nel caso in cui i decreti non siano stati rilasciati entro i termini stabiliti dalla Legge sull’assetto territoriale (quindici giorni dal giorno del ricevimento della richiesta completa),

nonché a seconda della complessità dell’intervento nello spazio:

  • la relazione scritta sulla verifica del progetto principale, quando la verifica viene prescritta
  • il certificato di nostrificazione del progetto principale, quando il progetto è stato realizzato in conformità a disposizioni straniere
  • i certificati degli enti pubblici attestanti la conformità del progetto principale alla delibera sull’accettabilità dell’intervento per l’ambiente quando si tratta di un intervento nello spazio per il quale viene effettuata, ai sensi di disposizioni specifiche, la stima dell’impatto dell’intervento sull’ambiente e/o viene stimata l’accettabilità dell’intervento per la rete ecologica
  • la prova che il soggetto può essere l’investitore (concessione, consenso o altro atto prescritto da disposizioni specifiche) nel caso in cui si tratti di costruzioni per le quali leggi specifiche definiscono i soggetti che possono presentarsi quali investitori.

Siccome il del Permesso di costruire non produce effetti legali sul diritto di proprietà e su altri diritti reali sul bene immobile per il quale viene rilasciata e non rappresenta una base legale per l’entrata in possesso del bene, per il suo rilascio è sufficiente solo dimostrare l’interesse legale.

Requisiti per il rilascio del Permesso di costruire

L’organo competente per gli affari di edilizia ha il dovere di rilasciare il Permesso di costruire per l’edificio per il quale, ai sensi di una legge specifica, non è necessario rilasciare il permesso di ubicazione, dopo che nella procedura condotta viene accertato che:

  • alla richiesta sono stati allegati tutti i documenti prescritti e sono state rilasciate sutte le conferme del progetto principale prescritte
  • che il progetto principale, in riferimento alle condizioni di ubicazione, è stato realizzato in conformità ai requisiti per l’attuabilità dell’intervento nello spazio come prescritto dal piano territoriale,
  • il progetto principale è stato redatto da una persona autorizzata,
  • il progetto principale è stato è stato debitamente contrassegnato,
  • il progetto principale è stato redatto in modo tale che il suo contenuto non può essere modificato, nemmeno in parte, e
  • è stato approvato il piano urbanistico di assetto, quando la licenza viene rilasciata per una zona per la quale è stata definita con legge specifica, la necessità della sua approvazione (questo punto non si riferisce al rilascio di licenze edilizie per la costruzione di edifici sostitutivi e per la ricostruzione di edifici esistenti),se alle parti nel procedimento è stata resa possibile la visione dell’atto.

L’organo competente per gli affari di edilizia ha il dovere di rilasciare il Permesso di costruire per la costruzione di un edificio nuovo per il quale, per legge, non è necessario rilasciare il permesso di ubicazione, dopo che nel procedimento condotto viene accertato che:

  • sono stati soddisfatti i requisiti riguardanti la documentazione indicata nei punti 1. – 7.
  • esiste la possibilità di allacciamento della particella edificabile, ovvero dell’edificio alla zona di traffico ovvero che è stata rilasciata la il Permesso di costruire per la costruzione di zone di traffico
  • esiste la possibilità di allacciamento dell’edificio alla rete fognaria pubblica, se il piano territoriale non prevede la possibilità di allacciamento a un sistema fognario proprio, nonché che esiste la possibilità di allacciamento dell’edificio alla rete elettrica di basso voltaggio o che abbia un sistema di approvvigionamento elettrico autonomo, se si tratta di un edificio per il quale è stato progettato l’utilizzo dello stesso (questo punto non si riferisce alla costruzione di edifici esistenti).

L’organo competente che ha rilasciato il Permesso di costruire ha il dovere di recapitare la stessa (senza il progetto principale) per conoscenza, tra gli altri, anche all’organo amministrativo dell’unità di autogoverno locale competente per la determinazione del contributo comunale con le informazioni necessarie per il calcolo dell’importo di tale contributo nonché all’organo competente per la determinazione del contributo idrico con le informazioni necessarie per il calcolo dell’importo di tale contributo. L’investitore ha l’obbligo di pagare i contributi comunale e idrico quando diventano eseguibili i decreti sul contributo comunale ovvero sul contributo idrico.

Il Permesso di costruire perde la sua validità se l’investitore non inizia la costruzione entro tre anni dal giorno della validità legale della licenza e la stessa non può più essere prolungata. In questo periodo l’investitore ha il dovere di risolvere la questione del diritto di costruzione e di avviare la costruzione stessa.

L’organo competente per gli affari di edilizia ha il dovere di rilasciare il Permesso di costruire per l’edificio per il quale, ai sensi della legge specifica, viene rilasciato il permesso di ubicazione, dopo che nel procedimento condotto viene accertato che:

  • alla richiesta sono stati allegati tutti i documenti prescritti
  • sono state rilasciate tutte le conferme prescritte del progetto principale
  • che il progetto principale è stato realizzato in conformità ai requisiti per la realizzazione dell’intervento nello spazio definiti dal piano territoriale e determinati dal permesso di ubicazione
  • il progetto principale è stato redatto da una persona autorizzata, e
  • il progetto principale è stato redatto in modo tale che il suo contenuto non può essere modificato, nemmeno in parte.

Modifica del Permesso di costruire

Nei caso in cui durante la costruzione dell’edificio, per il quale ai sensi di legge specifica non viene rilasciato il permesso di ubicazione, vengono modificate e/o integrate le condizioni di ubicazione, è necessario richiedere all’ufficio competente per l’edilizia e l’assetto territoriale il rilascio del Decreto di modifica e/o integrazione del Permesso di costruire il quale viene approvato in conformità al piano territoriale con il quale è stata rilasciata la licenza stessa o in conformità al piano territoriale in vigore nel periodo in cui è stato approvato il decreto, se ciò viene richiesto dall’investitore.

Nella procedura di approvazione del decreto di modifica e/o integrazione del Permesso di costruire è necessario presentare solo quelle condizioni specifiche, ovvero le conferme del progetto principale, sulle quali la modifica e/o l’integrazione influiscono; nella fase di approvazione del decreto non vengono accertate nuovamente le condizioni accertate nel procedimento di rilascio della licenza.

Cambio dell’investitore

Se nel corso della costruzione cambia l’investitore, il nuovo investitore ha il dovere di richiedere entro quindici giorni dal giorno in cui è subentrato quale nuovo investitore, dall’organo amministrativo competente per l’edilizia, la modifica del Permesso di costruire in relazione alla modifica del nome ovv. dell’azienda dell’investitore. Alla richiesta di modifica del nome dell’investitore allega la prova dell’interesse legale per il rilascio del Permesso di costruire o il consenso dell’investitore precedente, nonché la prova di poter essere l’investitore (concessione, consenso o altro atto prescritto da disposizioni specifiche), quando si tratta di edifici per i quali una legge specifica definisce chi può essere l’investitore.

Senza il decreto di modifica del nome, ovv. dell’azienda investitrice nel Permesso di costruire, non si può proseguire con la costruzione dell’edificio per il quale il Permesso di costruire è stata rilasciata.