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Conferma dell’elaborato di lottizzazione

La lottizzazione di un terreno edificabile può essere realizzata solo in conformità a:  

  1. il permesso di ubicazione
  2. il decreto di determinazione della particella edificabile
  3. la licenza edilizia, ovvero ad altro atto in base al quale è stato costruito l’edificio
  4. al piano urbanistico di assetto o al piano territoriale della zona di caratteristiche speciali il quale nella sua parte grafica prescrive la forma e la grandezza della particella edificabile, ovvero le zone di finalità specifiche in scala 1:1000 o 1:2000
  5. al piano territoriale di assetto della città o del comune, e al piano urbanistico generale allo scopo di determinare i terreni i quali il proprietario ha il dovere di trasmettere in proprietà all’unità di autogoverno locale ai sensi dell’art. 171 par. della Legge sull’assetto territoriale, ovvero
  6. al confine dell’area edificabile definita dal piano territoriale in vigore o in vigore in precedenza allo scopo di determinare la proprietà del terreno in conformità alle leggi specifiche sul terreno agricolo e sulle foreste.

La lottizzazione di terreni al di fuori dei confini dell’area edificabile al fine di aumentare le particelle edificabili nell’ambito del terreno edificabile non è consentita.

La lottizzazione di terreni edificabili non edificati può essere effettuata, oltre che in conformità agli atti di seguito menzionati, anche in conformità a:

  1. ogni piano territoriale se il terreno si trova in un’area in cui con la Legge sull’assetto territoriale non viene prescritto l’obbligo di approvazione del piano urbanistico di assetto
  2. delibere di restituzione di terreni approvate in base alla Legge sul rimborso per i beni sottratti ai tempi del governo comunista jugoslavo
  3. sentenze giudiziali di determinazione del diritto di proprietà sul terreno.

La lottizzazione di terreni edificabili edificati può essere eseguita anche al fine di unificare intere particelle catastali sulle quali è stato costruito l’edificio esistente.