La lottizzazione di un terreno edificabile può essere realizzata solo in conformità a:
- il permesso di ubicazione
- il decreto di determinazione della particella edificabile
- la licenza edilizia, ovvero ad altro atto in base al quale è stato costruito l’edificio
- al piano urbanistico di assetto o al piano territoriale della zona di caratteristiche speciali il quale nella sua parte grafica prescrive la forma e la grandezza della particella edificabile, ovvero le zone di finalità specifiche in scala 1:1000 o 1:2000
- al piano territoriale di assetto della città o del comune, e al piano urbanistico generale allo scopo di determinare i terreni i quali il proprietario ha il dovere di trasmettere in proprietà all’unità di autogoverno locale ai sensi dell’art. 171 par. della Legge sull’assetto territoriale, ovvero
- al confine dell’area edificabile definita dal piano territoriale in vigore o in vigore in precedenza allo scopo di determinare la proprietà del terreno in conformità alle leggi specifiche sul terreno agricolo e sulle foreste.
La lottizzazione di terreni al di fuori dei confini dell’area edificabile al fine di aumentare le particelle edificabili nell’ambito del terreno edificabile non è consentita.
La lottizzazione di terreni edificabili non edificati può essere effettuata, oltre che in conformità agli atti di seguito menzionati, anche in conformità a:
- ogni piano territoriale se il terreno si trova in un’area in cui con la Legge sull’assetto territoriale non viene prescritto l’obbligo di approvazione del piano urbanistico di assetto
- delibere di restituzione di terreni approvate in base alla Legge sul rimborso per i beni sottratti ai tempi del governo comunista jugoslavo
- sentenze giudiziali di determinazione del diritto di proprietà sul terreno.
La lottizzazione di terreni edificabili edificati può essere eseguita anche al fine di unificare intere particelle catastali sulle quali è stato costruito l’edificio esistente.