Con il Regolamento sui lavori e le costruzioni semplici (Gazzetta ufficiale num. 79/14, 41/15 e 75/15) vengono definite le costruzioni semplici ed altre nonché i lavori che possono essere eseguiti senza la licenza edilizia in conformità al progetto principale o senza il progetto principale, le costruzioni che possono essere rimosse senza il progetto di rimozione e viene prescritto l’obbligo di notifica dell’inizio dei lavori e la supervisione professionale della costruzione di tali edifici, ovvero dell’esecuzione dei lavori.
Alcune costruzioni che possono essere costruite senza la licenza edilizia sono:
- pergolato da giardino, tettoia a se stante o collegata a un edificio, della superficie fino a 15m² sulla particella edificabile dell’edificio esistente,
- piscina della superficie fino a 100 m² sulla particella edificabile dell’edificio esistente,
- recinto dell’altezza fino a 1,6 m,
- muro di sostegno dell’altezza fino a 1 m,
- chiosco o costruzione finita simile della superficie (lorda) fino a 12 m2 che viene posizionato sul suolo pubblico dietro a delibera specifica dell’unità di autogoverno locale,
- panelli pubblicitari della superficie fino a 12 m², ecc.
Il Regolamento prescrive, tra l’altro, le costruzioni ovvero i lavori la cui costruzione può essere avviata senza la licenza di costruzione, ma in base al progetto principale, come ad es. i lavori su edifici esistenti sui quali vengono aggiunti, rinnovati o sostituiti parti di edifici i quali fanno parte dell’involucro riscaldato o refrigerato di parte dell’edificio, come ad es. le finestre, le porte o elementi della facciata trasparenti. Per tali costruzioni viene rilasciato il permesso di utilizzo.