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Iscrizione dell’edificio nei libri fondiari

Durante l’iscrizione dell’edificio nel libro fondiario, il tribunale competente mette, d’ufficio, la nota nel foglio di possesso del libro fondiario che per l’iscrizione dell’edificio nel catasto è stata consegnata la licenza di utilizzo, indica l’organo per l’edilizia che ha rilasciato l’atto, la sua classe, il numero di protocollo e la data di rilascio, ovvero un altro atto o documento di cui alla disposizione dell’art. 175 par. 1 della Legge sull’edilizia (la conferma della relazione dell’ingegnere di supervisione, l’attestato di utilizzo, la licenza valida o un altro documento corrispondente rilasciato fino al 19 giugno 1991 con la conferma dell’ispettorato edilizio che non ci sono procedure di ispezione in corso, il permesso di utilizzo, l’attestato e/o il decreto sullo stato di realizzazione, il documento attestante che l’edificio è stato costruito prima del 15 febbraio 1968, nonché decreti  idonei per gli edifici costruiti/ricostruiti nell’ambito del progetto di restauro e altri decreti in conformità all’articolo 332 della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia).