Durante l’iscrizione dell’edificio nel libro fondiario, il tribunale competente mette, d’ufficio, la nota nel foglio di possesso del libro fondiario che per l’iscrizione dell’edificio nel catasto è stata consegnata la licenza di utilizzo, indica l’organo per l’edilizia che ha rilasciato l’atto, la sua classe, il numero di protocollo e la data di rilascio, ovvero un altro atto o documento di cui alla disposizione dell’art. 175 par. 1 della Legge sull’edilizia (la conferma della relazione dell’ingegnere di supervisione, l’attestato di utilizzo, la licenza valida o un altro documento corrispondente rilasciato fino al 19 giugno 1991 con la conferma dell’ispettorato edilizio che non ci sono procedure di ispezione in corso, il permesso di utilizzo, l’attestato e/o il decreto sullo stato di realizzazione, il documento attestante che l’edificio è stato costruito prima del 15 febbraio 1968, nonché decreti idonei per gli edifici costruiti/ricostruiti nell’ambito del progetto di restauro e altri decreti in conformità all’articolo 332 della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia).