Prima dell’inizio dei lavori, l’investitore ha il dovere di:
- in base al progetto geodetico quale parte integrante del progetto principale, formare la particella edificabile nel catasto fondiario e provvedere al picchettamento della costruzione. Il progetto geodetico deve essere redatto da un ingegnere geodeta autorizzato e deve presentare la posizione di una o più costruzioni sulla particella edificabile nonché la forma e la grandezza della particella edificabile,
- risolvere le questioni giuridico-patrimoniali nel caso in cui non le avesse risolte prima dell’ottenimento della licenza edilizia,
- risolvere la questione dell’allacciamento all’infrastruttura comunale ai sensi delle disposizioni specifiche delle aziende comunali,
- effettuare il pagamento dei contributi comunale ed idrico,
- al massimo otto giorni prima dell’inizio dei lavori, ovvero della continuazione dei lavori, deve notificare l’inizio degli stessi in forma scritta all’organo amministrativo che ha rilasciato la licenza edilizia.
Notifica dell’inizio dei lavori di costruzione
L’investitore ha il dovere di notificare l’inizio dei lavori di costruzione al massimo otto giorni prima dell’inizio dei lavori, ovvero della loro continuazione, in forma scritta all’organo amministrativo competente.
L’investitore deve segnare nella notifica la classe, il numero di protocollo e la data del rilascio della licenza edilizia, l’esecutore dei lavori e l’ingegnere responsabile; deve allegare alla notifica anche la prova della formazione della particella edilizia nel catasto, quando si tratta di una costruzione per la quale viene determinata la particella edilizia.
Entro cinque giorni dal ricevimento della notifica di inizio dei lavori di costruzione l’organo competente informerà di ciò il Ministero degli affari interni, l’ispettorato edile, l’ispettorato del lavoro, l’organo amministrativo dell’unità di autogoverno locale competente per la definizione del contributo comunale nonché l’organo competente per la definizione del contributo idrico, mentre informerà l’ispettorato edile anche sulla completezza della notifica.
La mancata notifica dell’inizio dei lavori di costruzione o la mancata consegna della documentazione prescritta assieme alla notifica ha come conseguenza la sospensione dei lavori intimata dall’ispettore edile ai sensi della Legge sull’ispettorato edile (Gazzetta ufficiale numero 153/13). È possibile notificare l’inizio dei lavori solo nel periodo di validità della licenza edilizia.
Il cantiere deve essere delimitato e marcato con una tabella contenente il nome, ovv. la denominazione dell’azienda dell’investitore, il nome dell’architetto, dell’esecutore dei lavori, il nome e il tipo dell’edificio che verrà costruito, il nome dell’organo che ha rilasciato l’atto in base al quale si procede alla costruzione, la classe e il numero di protocollo, la data di rilascio e di validità dell’atto.
Se l’edificio sul quale verranno svolti i lavori risulta iscritto nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, sulla tabella deve essere scritto anche che si tratta di un bene culturale.