La Legge sull’edilizia (Gazzetta ufficiale numero 153/2013) definisce chiaramente che a seconda della classificazione della costruzione in oggetto, la costruzione deve, per quello che riguarda l’aspetto esterno e l’assetto della particella edificabile, essere terminata entro termini specifici.
- edificio del gruppo 1 (pianificata dal Piano territoriale nazionale) entro dieci anni
- edificio del gruppo 2 e 3 (per il quale le condizioni specifiche vengono definite nel corso del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale e nel procedimento di valutazione dell’accettabilità per la rete ecologica) entro sette anni
- edificio del gruppo 4 (per il quale vengono definite le condizioni di allacciamento all’infrastruttura, ma non vengono definite altre condizioni) entro cinque anni
- edificio del gruppo 5 (che non rientra nei gruppi 1, 2, 3 o 4) entro tre anni.
Gli edifici vengono, quindi, classificati a seconda della complessità dell’intervento e non a seconda della superficie lorda sviluppata. I termini per i completamento iniziano a decorrere dal giorno di inizio dei lavori di costruzione e non si riferiscono agli edifici che sono beni culturali singoli. La modifica o l’integrazione della licenza edilizia non influisce sui termini prescritti.