Per consentire un accesso e un passaggio indisturbato a persone disabili, per le scale, i corridoi e gli altri vani di accesso all’edificio e all’interno dello stesso, nonché nelle aree pubbliche, se gli interventi di adattamento non vanno ad intaccare la funzionalità e la finalità dell’edificio, ovvero se ciò non influisce sul rispetto delle condizioni rilevanti per l’edificio, non è necessario ottenere la licenza edilizia e nemmeno il progetto principale.
Nella progettazione e nella costruzione ed esecuzione dei lavori, l’investitore, l’architetto e l’esecutore hanno il dovere di rispettare tutti i regolamenti di specie che si riferiscono alla costruzione in oggetto, e le stesse costruzioni non devono essere progettate, costruite o realizzate se ciò viene vietato dal piano territoriale.