Le spese abitative, ai sensi della Legge sull’assistenza sociale, si riferiscono all’affitto, all’energia elettrica, al gas, al riscaldamento, all’acqua, allo smaltimento delle acque di scarico e alle altre spese abitative in conformità alle prescrizioni particolari.
Il diritto al sussidio per il sostenimento delle spese abitative viene concesso al fruitore del sussidio minimo garantito.
Il versamento dei mezzi viene effettuato sul conto corrente del fruitore del sussidio minimo garantito.
Il sussidio per il sostenimento delle spese abitative viene concesso fino all’importo della metà dei mezzi del sussidio minimo garantito concesso al singolo, o alla famiglia stabilito in base al Decreto del Centro.
Il diritto può essere concesso anche fino all’importo completo del sussidio minimo garantito, qualora in base alla valutazione del Centro soltanto in questo modo fosse possibile evitare la separazione dei figli dai genitori.
Il sussidio per la copertura delle spese abitative può essere concesso in denaro e versato direttamente al fruitore oppure facendo in modo che l’organismo competente paghi parzialmente oppure interamente l’importo della fattura direttamente alla persona fisica o giuridica autorizzata che ha effettuato il servizio.
Per la realizzazione dei diritti il richiedente ha l’obbligo di presentare il Contratto d’affitto dell’appartamento con il quale dimostra l’esistenza dell’affitto ovvero del canone d’affitto, oppure l’atto di proprietà se è il proprietario dell’appartamento nonché la conferma che lo stesso rappresenti uno spazio abitativo utilizzato esclusivamente come abitazione.
Il decreto con il quale si approva il sostenimento delle spese abitative si riferisce ad un periodo fino a 12 mesi.