Accessibility icon

Iscrizione dell’edificio nel catasto

Dopo la terminazione dei lavori di costruzione e l’ottenimento della licenza di utilizzo, è necessario iscrivere l’edificio nel Catasto.

L’Ufficio del catasto iscrive l’edificio nel catasto se per lo stesso è stata rilasciata la licenza di utilizzo.

L’Ufficio del catasto registra l’edificio d’ufficio in base al progetto geodetico (il quale è parte integrante del progetto principale ovvero della licenza edilizia) e alla dichiarazione dell’ingegnere geodeta autorizzato in quale conferma che l’edificio è stato costruito conformemente a tale progetto, ovvero in base all’elaborato geodetico per la registrazione dell’edificio nel catasto o per la modifica delle informazioni sull’edificio o di altre costruzioni, se si tratta di un edificio per il quale non viene redatto il progetto geodetico, non vengono realizzate immagini e studi come neanche vengono rilasciati certificati prescritti da disposizioni specifiche che regolano le misurazioni e il catasto.

Dopo che l’ufficio per il catasto competente iscrive l’edificio nel catasto, inoltra d’ufficio al tribunale competente l’informazione che per l’iscrizione dell’edificio nel catasto è stata consegnata la licenza di utilizzo indicando l’organo per l’edilizia che ha rilasciato la licenza, la classe, il numero di protocollo e la data di rilascio.

È importante menzionare che ai sensi della disposizione dell’art. 175 della Legge sull’edilizia, anche i seguenti atti vengono considerati licenze di utilizzo: la conferma della relazione dell’ingegnere di supervisione, l’attestato di utilizzo, la licenza valida o un altro documento corrispondente rilasciato fino al 19 giugno 1991 con la conferma dell’ispettorato edilizio che non ci sono procedure di ispezione in corso, il permesso di utilizzo, l’attestato e/o il decreto sullo stato di realizzazione, il documento attestante che l’edificio è stato costruito prima del 15 febbraio 1968, nonché decreti  idonei per gli edifici costruiti/ricostruiti nell’ambito del progetto di restauro e altri decreti in conformità all’articolo 332 della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia.